Osservazione n. 1
I sottoscritti rilevano che la vasta documentazione in merito all’oggetto, scaricabile dal sito della città, non fa cenno alcuno alla grande infrastruttura ferroviaria denominata Eurocorridoio 5 Lisbona-Kiev il cui tracciato coinvolge anche la città di Torino e richiede di conseguenza strumenti di pianificazione e di regolamentazione dell’attività urbanistica e edilizia.
L’assenza di qualsiasi riferimento all’Alta Velocità potrebbe trovare una spiegazione nella contrarietà alla realizzazione di tale progetto formalizzata dal Consiglio comunale di Torino nella Mozione n. 5736 del 5 dicembre 2016, nell’Ordine del giorno n. 3401 del 29 ottobre 2018 e nella “controprova”
del voto contrario al successivo Ordine del giorno n.5290 favorevole al TAV proposto dal PD e bocciato nella seduta dell’11 marzo 2019.Tuttavia, la Proposta Tecnica in esame, assume e garantisce “coerenza diretta” con i contenuti e le prescrizioni dei Piani Territoriali di Regione e Città Metropolitana, e delle relative Norme di Attuazione, che non solo recepiscono ma prescrivono per esteso e in dettaglio la realizzazione del Corridoio 5 Torino-Lione, e costituiscono “elemento fondante della Revisione del PRG oltre che adempimento obbligatorio…” (v. pag, 21 Relazione Illustrativa) “la cui efficacia giuridica è di tipo direttiva, prescrittiva ed operativa” (ibidem, pag. 22).
- la parte del Piano Territoriale della Città Metropolitana che a pag. 113 afferma di voler : “assicurare il Corridoio "Mediterraneo", principale asse di connessione Est-Ovest di un'area che comprende il 18% della popolazione europea e produce il 17% del PIL europeo”,
- il Piano Strategico della Città Metropolitana, che a pag 114 sostiene di voler “promuovere … la realizzazione dei nuovi assi di collegamento (es. nuova linea ferroviaria Torino-Lione)… per rispondere alle aspettative dell’area metropolitana torinese rispetto ai flussi globali che risiedono sull’effettivo potenziamento del collegamento ferroviario AC con la Francia”
- il Piano Territoriale della Regione che alle pagg. 84, 85, 130, 175, 176 ribadisce la volontà di “realizzare il corridoio plurimodale est-ovest (corridoio europeo 5 Lisbona-Kiev)”; confermato nelle Norme di Attuazione del PTR, Parte V, dagli Artt. 37.1.c) e 37. 6, c) ;
- l’ Allegato C - Tematiche settoriali di rilevanza territoriale - Trasporti e logistica, del Piano Territoriale della Regione, che a Pag. 82 insiste nel disegno di “promuovere Torino come nodo trasportistico di livello internazionale (porta del Corridoio 5)”,
Poiché la democrazia istituzionale non ammette mutamenti delle decisioni ufficiali se non con atti altrettanto ufficiali, si chiede di produrre la documentazione atta a dimostrare che il Consiglio comunale di Torino ha modificato la contrarietà al TAV espressa con la Mozione n. 5736 del 5 dicembre 2016, con l’Odg n. 3401 del 29 ottobre 2018, confermata “a controprova” dal respingimento dell’odg. n. 5290, e ha modificato la sua contrarietà in esplicito consenso alla realizzazione del tratto AV Torino/Lione prevista dai Piani Territoriali Regionale e Metropolitano sopra citati.
Osservazione n. 2
Qualora la documentazione di cui all’Osservazione n. 1 non fosse prodotta e allegata alla documentazione in esame, si rende necessario modificare il testo della Relazione Illustrativa per precisare le parti dei suddetti Piani Territoriali Regionale e Metropolitano sulle quali il Consiglio Comunale di Torino ha formalizzato un orientamento diverso:
- alle pagg. 84, 85, 130, 175, 176, e nelle Norme di Attuazione del PTR, Parte V, Artt. 37.1.c) e 37. 6, c) in merito alla “realizzazione del corridoio plurimodale est-ovest (corridoio europeo 5 Lisbona-Kiev)”, nonché
- a pag. 82. delle stesse Norme di Attuazione, Allegato C Tematiche settoriali di rilevanza territoriale - Trasporti e logistica, riguardante la decisione di “promuovere Torino come “Porta del Corridoio 5”, nodo trasportistico di livello internazionale”
che risulta in contrasto con l’orientamento formalizzato dal Consiglio comunale di Torino con l’approvazione della Mozione n. 5736 del 5 dicembre 2016 e dell’Ordine del Giorno n. 3401 del 29 ottobre 2018.”
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